Sapevate che qualsiasi condominio ha un suo corrente condominio? Sì, un condominio può avere un conto corrente unico o meglio deve averlo per legge. Oggi vediamo insieme come si fa ad aprire un conto corrente condominio, la procedura, i costi e come funziona un conto corrente condominio.
Obbligatorietà di un Conto Corrente Condominio
Forse non tutti sanno ma ogni condominio possiede per legge un conto corrente proprio dove transitano le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio medesimo; stiamo parlando di una novità che è diventata realtà dopo la riforma dell’articolo 1129 del codice civile al comma 7.
Per esser precisi anche prima della riforma, l’amministratore del condominio era comunque tenuto ad operare su un conto corrente isolato da altre sue incombenze in modo da rendere ordinata la gestione del conto corrente.
Nulla la delibera che non autorizza l’apertura del conto corrente Condominio
Non a caso si ravvisa la nullità di una delibera condominiale che non autorizza l’apertura di un conto corrente condominiale. Qualsiasi tipo di provvedimento atto in tal maniera può essere impugnato da chiunque senza oneri particolari proprio perché la legge tutela in pieno il diritto del condominio di dotarsi di un conto corrente proprio.
Amministratore e accesso al conto corrente condominio
L’amministratore del condominio è tenuto a fornire l’accesso del conto corrente ai condomini richiedenti. Ogni condomino infatti può richiedere l’estratto conto di questo conto corrente, farne copia e visionarlo.
Un tempo il singolo condominio era tenuto a richiedere l’accesso direttamente alla banca tenutaria del conto corrente, ad oggi la situazione, dopo la riforma appare sensibilmente mutata. Un comportamento inadempiente da parte dell’amministratore b potrà configurare un’ipotesi di grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’incarico di amministratore del condominio ,in quanto contraria ai generali obblighi di diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c.
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